Con la recente sentenza n. 36362 del 23.11.2021 la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale più volte espresso secondo il quale, a determinate condizioni, la veste di socio e amministratore di una società di capitali non risulta di per sé incompatibile con il ruolo di lavoratore subordinato.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava l’impugnazione di alcuni avvisi di accertamento, tramite i quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società contribuente l’errata deduzione di stipendi e contributi, relativi alla posizione di due soci e amministratori (R.V. e S.A.), di cui uno (R.V.) anche Presidente del C.d.A.
In particolare, veniva eccepita l’indeducibilità a fini Ires dei costi relativi al rapporto di lavoro intercorso con i soci amministratori, per mancanza delle caratteristiche fondanti la subordinazione, quali la sussistenza del potere direttivo, gerarchico e disciplinare, a fronte di autonomie decisionali e del ruolo gerarchico assunto dai soci-lavoratori.
In realtà, è pacifico – e ciò ha determinato l’accoglimento del ricorso per quanto concerne il socio S.A. – che la qualità di socio e amministratore di una società di capitali sia compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove risulti in concreto l’assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo, anche disciplinare, da parte dell’Organo collegiale amministrativo.
Del tutto diverso sarebbe il caso dell’amministratore unico oppure del Presidente del Consiglio di Amministrazione (come nel caso del socio R.V., di cui alla vicenda esaminata dalla Cassazione), rispetto ai quali è esclusa l’ipotesi della creazione di un valido rapporto lavorativo subordinato, in ragione della immedesimazione organica in capo ad un unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale, da un lato, e di quella di unico organo competente ad esprimerla, dall’altro.
Si chiarisce che, secondo il filone giurisprudenziale fatto proprio dalla decisione in esame, non sarebbe neppure di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro subordinato il ruolo di socio di “maggioranza” di una società di capitali – neanche quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle delibere – attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare dal potere gestorio (Cass. Sez. L. 21759/2004).
In conclusione, solo nelle ipotesi in cui non sia possibile accertare in concreto l’attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita, con effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione in capo al socio-lavoratore, quest’ultimo non potrebbe validamente essere assunto quale lavoratore subordinato dalla società medesima e ciò implicherebbe, di conseguenza, l’impossibilità di dedurre i compensi pattuiti in favore di tale amministratore come costi da attività di lavoro subordinato.
Nelle restanti ipotesi, invece, in cui sia riscontrabile l’effettivo assoggettamento, del socio-amministratore, al potere direttivo e disciplinare esercitato dagli altri componenti dell’organo di amministrazione, il vincolo di subordinazione potrebbe essere costituito in modo valido ed efficace, autorizzando altresì la deducibilità, a fini Ires, dei relativi costi.
Avv. Ilaria Ballarin
