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Le opportunità introdotte dal D.L. Rilancio: il credito d’imposta sui nuovi apporti di capitale

Al fine di ausiliare imprenditori e imprese nella comprensione delle misure introdotte dal Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il “Decreto Rilancio”) e nell’identificazione delle correlate opportunità, di seguito vengono riepilogate le caratteristiche del credito d’imposta per le nuove capitalizzazioni nelle medie imprese (introdotto dall’articolo 26 del Decreto Rilancio).

Quali sono le società in cui è possibile investire usufruendo del credito d’imposta?

Le società in cui è possibile investire usufruendo del credito d’imposta sull’importo investito sono le S.p.A., S.r.l. (anche semplificate), S.a.p.A., società cooperative che hanno:

  • sede legale e amministrativa in Italia;
  • ricavi consolidati relativi al periodo di imposta 2019 compresi tra 5 e 50 milioni di Euro;
  • subito, a causa del Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dei ricavi superiore al 33% rispetto ai mesi marzo e aprile 2019.

Nell’elenco di cui sopra rientrano anche gli investimenti in stabili organizzazioni site in Italia di imprese comunitarie nonché gli investimenti attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, che investono, in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese che abbiano le caratteristiche dell’elenco puntato di cui sopra.

Per poter godere del credito d’imposta è necessario che il versamento/investimento a favore della società abbia una specifica natura?

Per poter godere del credito d’imposta infra descritto occorre che il versamento “liberi” (in gergo tecnico) un aumento di capitale deliberato – dalla società destinataria del versamento – ed eseguito tra il 19 maggio 2020 (i.e. data dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio) e il 31 dicembre 2020.

Qual è il credito di imposta di cui potrebbe godere l’investitore?

Il credito d’imposta per l’investitore sarebbe pari al 20% dell’importo investito (sino ad un investimento massimo di Euro 2 milioni e, quindi, sino ad un credito d’imposta massimo pari ad Euro 400mila). Il credito d’imposta sarà utilizzabile (anche tramite compensazione) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Si precisa inoltre che per non decadere da tale beneficio è necessario che la partecipazione rinveniente dal conferimento non venga trasferita prima del 31 dicembre 2023.

Ci sono soggetti che non possono godere di tale credito d’imposta?

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società beneficiaria dell’investimento, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Ci sono degli aspetti incerti in relazione alla misura analizzata nel presente documento?

Ci sono alcuni aspetti che, a mio avviso, non risultano perfettamente chiari alla luce del disposto normativo, ossia:

  1. il credito di imposta verrà calcolato anche sull’importo destinato a sovrapprezzo o solo su quello imputato a capitale sociale? Tale aspetto non si evince chiaramente dal dettato normativo ma è solo presumibile (anche in ragione dell’analoga previsione concernente gli investimenti in start-up innovative). Se così non fosse, la disposizione troverebbe ben poca applicazione. Infatti, è abbastanza difficile pensare che le imprese beneficiarie di tali investimenti, nell’ambito dell’aumento di capitale, abbiano un valore cd “pre-money” (i.e. prece-dente all’investimento) pari al solo valore nominale. Per esempio, è raro che una società con ricavi di 10 Milioni e un capitale sociale di 100mila Euro, possa avere una valorizzazione di soli 100mila Euro. Se così fosse, qualunque soggetto terzo che investisse una somma superiore a 100mila Euro (anche 101mila Euro), otterrebbe la maggioranza di tale società. Pertanto, è verosimile che la gran parte degli aumenti di capitale deliberati a servizio degli investimenti di terzi verranno parzialmente imputati a sovrapprezzo. Alla luce di ciò, sarebbe importante avere la certezza che il credito d’imposta riguardi anche gli importi che verranno in tal modo imputati nell’ambito del deliberando aumento di capitale;
  2. non viene precisato se gli apporti che saranno oggetto di credito imposta debbano essere necessariamente costituiti da nuovo denaro liquido o possano essere anche quelli relativi ad un precedente finanziamento soci, utilizzato per la liberazione dell’aumento di capitale tra-mite compensazione con il corrispondente credito che il socio vanta nei confronti della società;
  3. può essere fonte di dubbi interpretativi e, quindi, prestare il fianco a correlati utilizzi pretestuosi del credito d’imposta, l’indicazione secondo cui la riduzione complessiva dei ricavi deve essere causata da Covi-19. Quali sono i criteri per stabilire se il Covid è stata la causa della riduzione dei ricavi?

Nonostante le perplessità interpretative sopra esposte, la misura qui esaminata potrebbe costituire una vera e propria opportunità per coloro che detengono liquidità da investire e avesse intenzione di investirle nell’economia reale e, per l’esattezza, nel rilancio di imprese di medie dimensioni.

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Edoardo Colla
edoardo.colla@colladipiazzalex.it
Udine – Milano