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CORONAVIRUS E POTENZIALI RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE EX D. LGS. 231/2001 PER CONTAGI SUL LUOGO DI LAVORO

Come noto, il Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 14 marzo 2020 (e in-tegrato il 24 aprile 2020 per consentire il passaggio alla “Fase Due”), impone alle imprese l’adozione di stingenti misure e policy interne finalizzate a contrastare e contenere la diffusio-ne del Covid-19 negli ambienti di lavoro.
L’inosservanza di tali misure, ove determini il contagio di un dipendente o collaboratore, può comportare gravi ripercussioni di natura penale non solo in capo al datore di lavoro o alle al-tre figure incaricate della sicurezza sul luogo di lavoro (preposti, RSPP, medico del lavoro, ecc.), ma anche in capo alle singole società, le quali possono rispondere di una autonoma e distinta responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (che disciplina la responsabilità da reato degli enti).

Quali sono i rischi per le società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in caso di contagio di un lavoratore nell’ambiente di lavoro?

Nell’ipotesi in cui, in conseguenza della violazione delle misure di sicurezza imposte dal Go-verno, si verifichi il contagio da Covid-19 di un dipendente o collaboratore sul luogo di lavo-ro, le società potranno astrattamente rispondere del reato di lesioni gravi o gravissime o di omicidio colposo ai sensi dell’art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.
Tale norma, infatti, prevede una specifica responsabilità (per “colpa in organizzazione”) a carico delle società che, violando le regole di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, abbiano acconsentito che i propri dipendenti e collaboratori lavorassero in condizioni di pericolo per la loro incolumità, quando da ciò sia derivata una lesione grave o gravissima o addirittura la morte.
Affinché operi siffatta responsabilità la legge richiede che, oltre alla violazione delle predette norme di prevenzione, il reato sia stato commesso anche nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Tuttavia, nell’ipotesi in esame, tale circostanza è facilmente dimostrabile (ai danni delle società), dal momento che il risparmio di costi derivante dalla mancata attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus (es. mancato acquisto e distribuzione dei DPI, mancata sanificazione degli ambienti, ecc.) si traduce in un oggettivo interesse o vantaggio di natura economica per l’azienda.
Le sanzioni applicabili alle società, ove venisse accertata la loro responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, possono essere sia pecuniarie (con somme astrattamente anche superiori al milione di euro) sia interdittive (le quali si rivelano particolarmente pesanti, potendo consistere nel temporaneo divieto di esercizio dell’attività di impresa).

Cosa possono fare le società per evitare di incorrere nel rischio di responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001?

La legge prevede che le società vadano esenti da responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 se provano di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificato-si (art. 6 D. Lgs. 231/2001).
Tali modelli (c.d. “Modelli 231”) consistono in un sistema di principi, regole e protocolli operativi finalizzati ad organizzare l’attività e l’assetto aziendale in modo tale da prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 (tra cui i reati di lesioni gravi o gravissime o di omicidio colposo derivanti da un infortunio sul lavoro). Ciò posto, va sottolineato che, non è sufficiente la mera adozione di idonei modelli, poiché (come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza) ciò che prevalentemente conta ai fini dell’esenzione da responsabilità è che gli stessi vengano efficacemente attuati.
A tal fine, sarà pertanto indispensabile che venga nominato un Organismo di Vigilanza (c.d. “O.d.V.”) – con il precipuo compito di vigilare sull’efficace attuazione del Modello all’interno dell’azienda e di mantenere costanti flussi informativi con la stessa – nonché adot-tato e pubblicizzato un adeguato sistema sanzionatorio, che preveda l’applicazione di specifi-che sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non si dovessero adeguare alle disposi-zioni e ai precetti contenuti nel Modello.
In conclusione, nel contesto di emergenza sanitaria sopra richiamato (in cui, come chiarito anche dall’art 42 del Decreto “Cura Italia” il contagio del lavoratore nell’ambiente di lavoro è considerato infortunio sul lavoro), ciò che potrebbe mettere le società al riparo da eventuali responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (in conseguenza di un contagio) è proprio l’adozione di un idoneo Modello 231 e, per chi se ne fosse già dotato, un aggiornamento del-lo stesso (con l’inserimento delle procedure di sicurezza imposte dal Governo) oltre all’intensificazione delle attività di confronto e coordinamento con l’O.d.V., al fine di garantirne l’efficace attuazione.

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Michele Di Piazza
michele.dipiazza@colladipiazzalex.it
Udine