L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19 ha portato con sé, quale inevitabile conseguenza, un’emergenza di ben altro tipo: quella economica. La battaglia contro questa pandemia viene combattuta su più fronti: da un lato è necessario considerare la salute dei cittadini e dei lavoratori imponendo delle misure volte al contenimento della diffusione del virus, dall’altro non bisogna perdere di vista le difficoltà – soprattutto finanziarie – delle imprese, le quali, in questo periodo di lockdown, hanno subito una riduzione o addirittura un azzeramento dei flussi finanziari in entrata. Lo scopo del presente contributo è quello di analizzare nel dettaglio la disposizione introdotta dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”) che mira ad incen-tivare l’apporto, da parte dei soci, di proprie risorse liquide all’interno della società. Infatti, l’art. 8 del Decreto Liquidità ha disposto la temporanea sospensione dell’applicabilità delle norme rela-tive alla postergazione nel rimborso dei finanziamenti soci (i.e. artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ.).
In cosa consiste la postergazione nel rimborso dei finanziamenti soci? In quali condizioni trova usualmente applicazione la regola della postergazione?
La postergazione, rispetto agli altri creditori, nel rimborso dei finanziamenti erogati dai soci o dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento, a favore della società, costituisce un meccanismo istituito con la finalità di contrastare il fenomeno della cd. sottocapitalizzazione. In sostanza, lo scopo delle norme civilistiche è quello di evitare che i soci o le società che svolgono direzione e coordinamento effettuino sistematicamente prestiti alla società (aumentandone la posizione debitoria) senza invece dotarla di sufficienti risorse di patrimonio netto. E’ altresì dove-roso ricordare che l’ambito di operatività dell’art. 2467 cod. civ. (richiamato anche per le ipotesi di direzione e coordinamento) è limitato a quei finanziamenti erogati, in qualsiasi forma, nel momento in cui: i) risulti un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto; oppure ii) la società versi in una situazione finanziaria tale per la quale sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale.
Che cosa comporta, di regola, l’applicazione di tale norma?
Innanzitutto, è bene sottolineare che, nelle ipotesi sopra menzionate (ossia quelle in cui trova di regola applicazione l’art. 2467 cod. civ.), la postergazione dei rimborsi comporta la scarsa probabilità che i soci possano vedere soddisfatti i propri crediti originati con il finanziamento. Pertanto, i soci potrebbero essere “frenati” nell’apportare nuove risorse finanziarie all’interno della società, dovendo “soggiacere” alla regola della postergazione nel caso in cui decidano di erogare un finanziamento o alla disciplina relativa alla distribuzione di riserve di patrimonio netto, nel caso in cui facciano un versamento di tale tipo (in questo caso il problema potrebbe anche essere quello della ripartizione di tale apporto con gli altri soci, ove la riserva costituita con tale versa-mento non sia “targata” o “personalizzata”). Pertanto, lo scopo di disincentivare i soci a fare sì che la società che versa in particolari situazioni di difficoltà contragga ulteriori debiti, potrebbe comportare che tali società non vengano proprio dotate delle risorse “straordinarie” necessarie per superare quel momento di difficoltà.
Come incide l’attuale disciplina emergenziale?
Il Decreto Liquidità intende assicurare meccanismi a favore delle imprese in difficoltà (soprattutto finanziaria) a causa delle conseguenze legate al Covid-19 e alle relative misure emergenziali adottate. Per questo motivo, l’art. 8 dispone la temporanea sospensione dell’operatività delle norme codicistiche in materia di postergazione con la finalità di incentivare, sotto questo frangente, l’apporto di finanziamenti da parte dei soci. In sostanza, lo scopo dell’intervento normativo in questione è quello di promuovere un maggior coinvolgimento dei soci stessi incentivandoli – e non penalizzandoli – ad immettere nuova liquidità a vantaggio della società, ponendoli, in questo modo, sullo stesso piano degli altri creditori societari, in relazione al successivo rimborso di tale prestito.
Cosa possono fare i soci?
Per concludere, la temporanea sospensione disposta dal Decreto Liquidità consente maggiori libertà in capo ai soci che intendano contribuire, con le proprie risorse personali, a supportare l’impresa di cui sono soci, ora più che mai, visto il momento di crisi. In ogni caso, nell’ambito della concessione di tali finanziamenti soci si ricorda l’utilità di adottare taluni accorgimenti for-mali (quale, per esempio, la formalizzazione di apposito accordo sottoscritto tramite scambio di corrispondenza avente data certa), al fine di evitare criticità di natura fiscale (come il pagamento dell’imposta di registro sull’importo finanziato).
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Valentina Celledoni
valentina.celledoni@colladipiazzalex.it
Udine
