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COVID-19 E CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

La diffusione globale dell’emergenza legata al COVID-19 ha determinato e sta determinando molteplici difficoltà nel garantire il regolare adempimento dei contratti commerciali internazionali. Per esempio, le imprese italiane che hanno sottoscritto contratti per la fornitura di merce potrebbero, a causa delle misure disposte nei provvedimenti d’urgenza (ivi inclusa, la sospensione temporanea dell’attività), non essere in grado di consegnare i beni entro il termine contrattualmente pattuito oppure potrebbero anche aver subito un incremento nei costi della produzione.

Quali sono le conseguenze per tali società, ove il contratto non sia regolato dalla legge italiana?

In primis, sarebbe necessario analizzare il testo del contratto per verificare se sia stata utilizzata una particolare “attenzione” nell’inserire una clausola di forza maggiore (cd “force majeure clause”). Ove tale clausola sia presente, occorrerà controllare se, in base alla specifica formulazione, rientrino tra gli eventi straordinari ed imprevedibili che consentono al fornitore di rimanere esente da responsabilità per il ritardo, anche l’emergenza sanitaria e le correlate restrizioni imposte dalle autorità pubbliche.

Con riguardo all’eventualità in cui il fornitore italiano sia stato danneggiato da un sopravvenuto incremento dei costi di produzione, occorre invece verificare se sia presente nel contratto la cd “hardship clause”. Tale clausola, di regola, consente al fornitore di richiedere alla controparte contrattuale la rinegoziazione del contratto – al fine di ristabilire la congruità tra il valore delle controprestazioni – nei casi in cui si verifichi un evento, sopravvenuto ed imprevedibile, che ha alterato l’equilibrio economico dello stesso.

Talvolta può anche accadere che le parti non abbiano inserito “proprie” clausole di forza maggiore o hardship ma si siano semplicemente limitate a richiamare, nel contratto, altre fonti normative che le prevedono. Infatti, nel commercio internazionale, esistono vari tipi di declinazioni (“standardizzate”) della clausola di forza maggiore e di hardship, come per esempio, quelle predisposte dalla Camera di Commercio Internazionale nel 2003 e quelle contenute nei Principles of International Commercial Contracts Unidroit nel 2016. In tal caso, occorrerà analizzare la disciplina così come richiamata in contratto e valutarne l’applicazione al caso concreto.

Cosa succede se il contratto di fornitura non include specifiche clausole di forza maggiore o hardship e non vi sono nemmeno richiami normativi alle stesse?

In tali circostanze, la risposta circa le conseguenze dell’inadempimento e/o del maggior costo della produzione andrà individuata analizzando la legge straniera indicata dalle parti nel contratto o, in assenza di tale previsione, la legge applicabile in base delle norme di diritto internazionale privato.

In questa sede, pur non potendo fare una puntuale analisi comparatistica tra le singole normative di vari Paesi, è possibile anticipare che nei sistemi cd di “Common Law” (quale quello inglese o statunitense) non viene riconosciuto un generale principio di “forza maggiore”, essendo invece contemplati i concetti più limitati di “frustration” (nel diritto inglese) e dell’“impracticability” (nel diritto statunitense). Secondo tale dottrina, il contratto è “frustrato” se una delle obbligazioni assunte non può essere adempiuta per un sopravvenuto mutamento di circostanze che rende l’esecuzione della prestazione radicalmente diversa rispetto all’impegno originariamente assunto. Come risulta evidente, l’ambito di applicazione della cd “frustration” è sicuramente più limitato rispetto a quello della forza maggiore comunemente intesa e, soprattutto, comporta di solito ad una cessazione degli effetti del contratto.

Fermo quanto sopra, è altresì opportuno sottolineare che il contratto potrebbe essere altresì soggetto alla disciplina di fonti normative diverse ed ulteriori rispetto alla legge applicabile richiamata nel contratto. Per esempio, nel caso in cui le parti risiedano in Stati aderenti a tale convenzione, in assenza di esplicita deroga pattizia, potrebbe trovare applicazione anche la Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di beni. Tale convenzione include (articolo 79) una clausola di esonero della responsabilità per fattispecie considerabili come eventi di forza maggiore.

Qual è quindi il suggerimento che è possibile fornire in relazione alle regolamentazioni contrattuali dei contratti internazionali?

Alla luce dell’ampia varietà di scenari incerti e/o negativi che potrebbero venire a crearsi per gli operatori italiani in caso di applicazione di leggi straniere, il suggerimento non può che essere quello di assicurarsi di includere nel contratto una dettagliata regolamentazione degli eventi di “force majeure” nonché una clausola di hardship.
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Edoardo Colla
edoardo.colla@colladipiazzalex.it
Udine – Milano