Nell’ambito dei rapporti contrattuali, il Covid-19 non ha fatto particolari distinzioni. Infatti, le misure adottate per fronteggiarlo stanno avendo e avranno un’incidenza sulla maggior parte dei contratti in corso di esecuzione, generando non pochi problemi a coloro che li hanno sottoscritti. Tuttavia, in alcuni casi, il problema potrebbe risultare “economicamente” più rilevante che in altri. Basti pensare ai soggetti (e ce ne sono) che si sono obbligati a versare centinaia di milioni di Euro (talvolta anche miliardi) per l’acquisto di azioni o quote di società che, rispetto alla data dell’assunzione di tale impegno, hanno ridotto drasticamente i propri ricavi. Infatti, accade quasi sempre che il perfezionamento della compravendita di partecipazioni sociali (c.d. “closing”) sia differita ad un momento successivo (anche distante alcuni mesi) rispetto alla data di sottoscrizione dei contratti vincolanti (c.d. “signing”).
Cosa succede in tali ipotesi? L’acquirente è comunque obbligato a perfezionare l’acquisto della azioni/quote ai termini prestabiliti?
A prescindere dall’analisi relativa agli istituti giuridici che potrebbero astrattamente applicarsi al caso di specie, mi voglio concentrare sulla potenziale utilità che assume una specifica clausola che si è soliti includere (o per lo meno tentare di includere) all’interno dei contratti di compravendita di azioni o quote: la c.d. clausola MAC (i.e. “Material Adverse Change”).
Che cos’è una clausola MAC?
Tale clausola, in generale, consente all’acquirente di liberarsi dall’obbligo di perfezionare la compravendita (tale obbligo, talvolta non diviene nemmeno efficace, essendo la MAC spesso inserita come condizione sospensiva) ovvero di richiedere una revisione del prezzo ove, tra il signing ed il closing, si verifichi un “Evento Negativo Rilevante”. Nonostante le formulazioni possano essere varie (anche in ragione delle negoziazioni tra i legali che assistono le controparti), in tale definizione rientra solitamente qualsiasi atto, evento, circostanza o fatto, imprevedibile e straordinario, non imputabile alle parti, che causi (o che possa verosimilmente causare) un significativo impatto negativo sulle condizioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie della target, sui suoi beni e/o sulle prospettive reddituali della stessa.
Il Covid-19 e le sue conseguenze possono integrare i requisiti dell’Evento Negativo Rilevante?
La risposta dipende dalla formulazione della clausola e, soprattutto, dall’incidenza che l’attuale emergenza sanitaria ha avuto e avrà sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie di cia- scuna società target. E’ evidente che l’impatto dell’attuale emergenza su società del settore della ristorazione sarà sicuramente maggiore rispetto a quello che la stessa emergenza avrà su società at- tive nella vendita, tramite e-commerce, di prodotti di consumo.
I venditori (che ovviamente hanno tutto l’interesse a conservare le più vantaggiose condizioni negoziate prima del propagarsi dell’emergenza) proveranno a “difendersi”, sostenendo l’assenza di rilevanza/materialità dell’impatto negativo nel loro singolo caso concreto.
Non sempre, infatti, le clausole MAC contengono una specifica individuazione della soglia di “materialità”, superata la quale si può considerare certamente integrata l’ipotesi regolata dal contratto. Ad esempio, se la società target avesse subito una contrazione dell’Ebitda del 5% rispetto al risultato infra-annuale dell’annualità precedente (annualità presa come base di riferimento per la determinazione del prezzo), l’impatto sarebbe sufficientemente negativo per l’applicazione della MAC?
Le possibilità che si crei una certa litigiosità sull’applicazione della MAC sono concrete ma, a mio avviso, il ruolo dei consulenti legali sarà determinante. Infatti, ferma la necessità di valutare la concreta formulazione della clausola e l’impatto dell’emergenza sulla singola fattispecie, penso che sia comunemente condivisibile l’esigenza di analizzare la questione facendo leva anche sui principi giuridici che governano il nostro ordinamento (soprattutto quello di buona fede nell’esecuzione). Per tale motivo, a mio parere, nella gran parte dei casi, anche in assenza di una specifica soglia di rilevanza nella MAC, l’acquirente potrebbe avere il diritto di avvalersi di tale clausola, quantomeno per ottenere un’equa riduzione del prezzo.
Edoardo Colla
edoardo.colla@colladipiazzalex.it
Udine – Milano